IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge  15 marzo 1997, n. 59, ed  in particolare l'articolo
11, comma 3;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 marzo 1999;
  Visto il  parere della Commissione parlamentare  istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio  e della programmazione economica,  degli affari esteri,
per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  3 del decreto  legislativo 31 marzo 1998,  n. 143,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  In   particolare  l'Istituto  puo'  stipulare   accordi  o
convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la
fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  italiana   e sulle   pubblicazioni    ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.    28
          dicembre 1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la
          lettura    delle  disposizioni    di  legge alle   quali e'
          applicato il   rinvio. Restano   invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  La  legge   15 marzo   1997,   n.   59   (Delega    al
          Governo   per   il conferimento di funzioni  e compiti alle
          regioni ed  enti locali, per la  riforma    della  pubblica
          amministrazione  e per   la semplificazione amministrativa)
          e' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  63 del 17 marzo
          1997  - supplemento ordinario  n. 56/L. Il testo  dell'art.
          11, comma 3, cosi' recita:
            "3. Disposizioni  correttive e  integrative ai    decreti
          legislativi  possono  essere  emanate, nel rispetto   degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore".
 
           Nota all'art. 1:
            -  Il  decreto  legislativo 31   marzo 1998, n. 143 reca:
          "Disposizioni in materia di    commercio  con  l'estero,  a
          norma  dell'art.   4, comma 4, lettera  c), e  dell'art. 11
          della legge  15 marzo  1997, n.  59. Si riporta il    testo
          vigente    dell'art.  3    come  modificato    dal presente
          decreto:
            "Art. 3 (Organizzazione)  - 1. L'Istituto puo'  stipulare
          accordi o convenzioni con  soggetti pubblici o  privati  al
          fine di  agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente
          all'assistenza   agli   operatori,  alla  raccolta    della
          documentazione   ed  all'espletamento    delle  prime  fasi
          istruttorie.
            1-bis.    In    particolare  l'Istituto   puo'  stipulare
          accordi  o convenzioni con le finanziarie delle regioni  al
          fine  di  promuovere la fruizione di servizi alle piccole e
          medie imprese e agli operatori".