IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 3; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 56/L. Il testo dell'art. 11, comma 3, cosi' recita: "3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".
Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 reca: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si riporta il testo vigente dell'art. 3 come modificato dal presente decreto: "Art. 3 (Organizzazione) - 1. L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie. 1-bis. In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori".